LEGGE REGIONALE N° 24/2007 mod. con L.R. 07/2014
NORME RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Ai sensi della L.R.n.24/2007 e successive modifiche la raccolta dei funghi è consentita sull’intero territorio della Regione Piemonte previo versamento (ESENTE DA MARCA DA BOLLO) di un contributo di autorizzazione all’Unione Montana Barge-Bagnolo.
Il versamento è effettuabile tramite bonifico bancario, si precisa che oltre ai dati personali vanno aggiunti luogo e data di nascita.
Versamento tramite bonifico bancario: CODICE IBAN: IT 57L0538746770 000038011426 – intestato a: UNIONE MONTANA BARGE-BAGNOLO
CAUSALI VERSAMENTO:
- l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi anno/i ………….
- l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido il giorno …….………………..
- l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno …………………. al giorno ………………………
Gli uffici URP dei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte sono a disposizione per chiarimenti in merito.
LEGGE REGIONALE N° 24/2007
COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SULL’INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE
- GIORNALIERO € 5,00
- SETTIMANALE € 10,00
- ANNUALE € 30,00
- BIENNALE € 60,00
- TRIENNALE € 90,00
COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SUL SOLO TERRITORIO DELLA UNIONE MONTANA BARGE BAGNOLO Ḕ RISERVATO AI SOLI RESIDENTI NELLA STESSA (Comuni di Barge – Bagnolo Piemonte)
- GIORNALIERO € 5,00
- SETTIMANALE € 10,00
- ANNUALE € 20,00
- BIENNALE€ 40,00
- TRIENNALE € 60,00
- Ai fini della validità del titolo di raccolta per più anni solari è ammesso il pagamento in un’unica soluzione di una somma pari a due o tre annualità.
- La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d’identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni dal levare del sole al tramonto (a meno di specifiche restrizioni dettate da enti Regionali di gestione delle aree protette) ed è vietata nei castagneti da frutto.
- L’autorizzazione alla raccolta è strettamente personale.
- I minori di 14 anni non necessitano del titolo ma devono essere accompagnati da una persona munita del titolo di raccolta funghi (massimo due minori per una persona dotata del titolo).
- Si segnala inoltre che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all’articolo 2 della L.R. 24/2007.
LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Piera COMBA)